Come è noto, le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa non si estendono agli immobili di lusso. Tuttavia in pochi sanno che i criteri di identificazione delle classi di lusso sono stati modificati.
Attualmente infatti si definiscono immobili di lusso esclusivamente le case appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Rientrano quindi nella definizione di immobile di lusso e sono pertanto escluse dal bonus prima casa le abitazioni signorili, le ville e i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico.
L'agevolazione fiscale si può invece richiedere per tutte le abitazioni classificate nelle altre categorie (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/10, A/11), anche se superano i 240 metri quadri.
Fino al 2014 venivano infatti considerate immobili di lusso tutte le unità abitative aventi una superficie utile complessiva superiore a 240 mq, mentre la riforma dell'imposta di registro entrata in vigore il 1° gennaio 2014 ha di fatto superato questo criterio in maniera retroattiva.
Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha chiarito questo concetto precisando che ai fini dell'individuazione delle abitazioni per cui si può usufruire del bonus prima casa occorre fare riferimento esclusivamente alla categoria catastale, a prescindere dalla data di edificazione.