Con l’entrata in vigore della legge per la concorrenza, a partire dal 29 agosto 2017, chi vuole vendere o acquistare un immobile può richiedere il deposito del prezzo presso il notaio, uno strumento molto forte a che tutela in particolar modo l’acquirente.
Il conto deposito al notaio consente infatti di verificare l’assenza di eventuali pignoramenti, ipoteche, misure di sequestro o vendite multiple evitando al compratore di perdere i soldi corrisposti al venditore all’atto del rogito.
Nello specifico, il deposito del prezzo consiste nella facoltà da parte di una delle parti di richiedere al notaio di tenere appunto in deposito il saldo del prezzo versato dall’acquirente su un conto corrente dedicato, fino a quando non verranno espletate tutte le formalità per perfezionare la vendita.
Le somme in giacenza su questo conto non sono pignorabili e risultano soggette all’obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori.
Sul conto deposito potrà essere versato l’intero importo o parte di esso, così come le somme destinate ad estinguere eventuali passività gravanti sul venditore: si pensi ad esempio ad un immobile che presenti un mutuo ancora in corso.
E’ invece escluso dal conto il denaro corrisposto a titolo di acconto o caparra per l’acquisto dell’immobile, a meno che le parti non convengano di stipulare un contratto preliminare per atto notarile.
Per legge, gli interessi maturati sulle somme versate verranno destinati al rifinanziamento dei fondi di credito per le piccole e medie imprese.
Questa nuova norma, già in vigore, è retroattiva e inderogabile, per cui non sono ammesse clausole preventive di esclusione, né una delle parti può opporsi qualora l’altra ne richieda l’attuazione.